La conferenza Stato-Regioni ha sancito l’accordo per la formazione sulla sicurezza (Scarica qui).

L’intesa ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo regole su:

  • durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;
  • modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
  • monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.

 In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco le principali disposizioni:

 Formazione per i datori di lavoro

 Secondo il nuovo accordo, la formazione obbligatoria per i datori di lavoro richiede un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online.

 Nel caso in cui il datore di lavoro di un’impresa svolga anche il ruolo di RSPP, al corso base di 8 ore comune, che include un’esercitazione per la stesura del DVR relativo al settore ATECO di riferimento, si aggiungono diversi moduli tecnici in base ai settori ATECO 2007, con durate specifiche per ciascuna macrocategoria. Nel caso del settore delle costruzioni tale modulo tecnico è di 16 ore. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

 Formazione per i preposti alla sicurezza

 Il preposto, oltre alla formazione per i lavoratori, deve completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi con durata minima di 6 ore. Esclusa l’opzione e-learning, con l’obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.

 Formazione per i dirigenti

 Per i dirigenti delle imprese edili, l’accordo impone un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning.

 Formazione generale e specifica per i lavoratori

 Per la formazione dei lavoratori è confermata la struttura in 2 parti:

  • 4 ore di formazione generale;
  • da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio del settore secondo il codice ATECO:
    • 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
    • 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
    • 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

L’aggiornamento deve essere effettuato ogni volta che si verificano modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia della formazione, durante l’attività lavorativa, ne mostrano la necessità. In ogni caso, è richiesto almeno ogni 5 anni e deve avere una durata minima di 6 ore a partire dalla data di fine corso indicata nell’attestato.

 Requisiti dei formatori

 L’accordo chiarisce i requisiti per chi eroga corsi di formazione e aggiornamento, identificando tre categorie di soggetti formatori:

  • istituzionali;
  • accreditati;
  • altri soggetti come gli organismi paritetici e i fondi interprofessionali di settore.

I soggetti formatori devono ora avere almeno 3 anni di esperienza documentata in formazione su salute e sicurezza. Nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento i formatori devono possedere una documentata esperienza professionale sia giuridico-tecnica che pratica di almeno 3 anni.

 Spazi confinati

 Viene introdotta una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche. Esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Modalità di erogazione ed organizzazione dei corsi.

L’accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:

  • in presenza;
  • in videoconferenza sincrona;
  • in e-learning;
  • in modalità mista.

Le principali indicazioni organizzative riguardano:

  • numero massimo di partecipanti: non più di 30 per corso (eccetto l’e-learning);
  • rapporto docente/discente: non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
  • registro di presenza: obbligatorio in formato cartaceo o elettronico;
  • frequenza minima: almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale;
  • verbale delle verifiche finali: da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico;
  • predisposizione del progetti formativo secondo le indicazioni vigenti.

 Abilitazione all’uso per nuove macchine operatrici

L’accordo introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come:

  • macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
  • caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
  • carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.

Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono abrogati i seguenti accordi:

  • Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 221/CSR), ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/01/2012;
  • Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 223/CSR), sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato nella stessa Gazzetta;
  • Accordo del 22 febbraio 2012 (Rep. 53/CSR), relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012;
  • Accordo del 25 luglio 2012 (Rep. 153/CSR), recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/2012;
  • Accordo del 7 luglio 2016 (Rep. 128/CSR), relativo a durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016.

L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti. Tuttavia, per ora le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.