Notizie

INAIL ricorda che sta per partire a giorni la nuova edizione del bando che finanzia le imprese nel sostenere interventi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Per questa settimana edizione del bando INAIL sono a disposizione 244.507.756 euro, che andranno a finanziare quattro tipologie di intervento: investimento; modelli organizzativi e di responsabilità sociale; bonifica amianto; micro e piccole imprese in specifici settori. Contributi pari al 65% dell’investimento, in conto capitale, fino a un massimo di 130 mila euro e fino a 50 mila euro per i progetti di micro e piccole imprese in specifici settori.

A partire dal 19 aprile le imprese potranno iniziare a inserire sulla piattaforma Inail il proprio progetto, verificarne l’ammissibilità e quindi una volta completata la fase attendere di poter scaricare il codice identificativo che dovrà essere inviato nel click day.

Queste tutte le scadenze:

  • dal 19 aprile al 5 giugno: inserimento domanda su piattaforma online INAIL (la registrazione alla piattaforma sarà possibile fino alle 18.00 del 3 giugno)
  • 12 giugno: download codice identificativo e comunicazione di data e orario del click day

I finanziamenti verranno assegnanti in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande nel click day.

Per maggiori informazioni https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 3 marzo 2017 il Decreto 21 febbraio 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. Regola tecnica verticale che si potrà applicare alle autorimesse superiori ai 300 m² esistenti o di nuova realizzazione, indicate dal numero 75 nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le norme possono essere utilizzate in alternativa a quanto previsto Decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 (Norme antincendio costruzione ed esercizio autorimesse e simili) e al Decreto del Ministro dell’Interno del 22 novembre 2002. Il campo di aplicazione sono le autorimesse, e seguendo il punto V.6.1 della nuova regola tecnica non rientrano in tale ambito:

“a) aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accesibile direttamente da spazio coperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento;
b) spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell’area”.
Con l’entrata in vigore della Regola tecnica viene modificato l’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 con l’aggiunta del capitolo V.6 – Attività di autorimessa alla sezione V Regole tecniche verticali. Sono eliminate le parole “limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili” dall’articolo 2 comma 1 dello stesso decreto.

Per info: GU n.52 3 marzo 2017 Decreto 21 febbraio 2017

Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 febbraio 2017 due decreti su proposta del Ministero dell’Ambiente in attuazione dell’articolo 19 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Il primo decreto riguarda l’armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 2002/49/CE riguardante determinazione e gestione del rumore ambientale. La disposizione, che intende anche ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte verso l’Italia, riguarda applicazione dei valori limite, valutazione inquinamento acustico, disciplina rumore ambientale per impianti eolici, aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici, autodromi, piste per motori. Riporta inoltre interventi finalizzati alla “razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico”.

Il secondo decreto armonizza invece la direttiva 2000/14/CE e interessa le macchine rumorose operanti all’aperto. In particolare si occupa delle macchine importate da Paesi extra UE per le quali la responsabilità ricade sugli importatori; quindi di semplificazioni per autorizzazione e certificazione; maggiori poteri di verifica a Ispra.

Per info: http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-13/6759

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2016 l’avviso del Ministero dell’Ambiente con il bando attraverso il quale le amministrazioni pubbliche possono richiedere finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica amianto. Finanziamenti derivanti dall’apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’Ambiente con Decreto del 21 settembre 2016 e che ha in dote “5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018”.

Per richiedere il finanziamento le amministrazioni pubbliche avranno a disposizione due mesi, dal 30 gennaio 2017 fino al 30 marzo 2017. La piattaforma di riferimento per l’invio delle proposte è Finanziamenti PA – Ministero Ambiente.

La domanda deve essere affiancata da una relazione tecnica asseverata scritta da un professionista abilitato. In allegato al bando un facsimile di relazione.

Lo stesso bando elenca quindi in dettaglio i criteri di valutazione e di assegnazione punteggi con priorità e relativo punteggio, tutte le spese ammissibili e quelle non ammissibili, la procedura per determinare la priorità in caso di ex aequo, erogazione, controlli e cause di revoca.

Per maggiori informazioni: GU 24 gennaio 2017 avviso pubblico progettazione bonifica amianto 

 

Con il decreto direttoriale del 9 settembre 2016 è stato adottato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale del 18 marzo 2016.

Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2016.

Per maggiori informazioni visita il sito

L’intervento normativo persegue l’obiettivo, nel breve e medio periodo, di migliorare le condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi dovuti all’esposizione agli agenti fisici, e precisamente ai campi elettromagnetici presenti sul luogo di lavoro.
Ciò anche al fine di rendere la legislazione italiana in materia aderente alle ultime innovazioni normative recepite sia a livello europeo che a livello internazionale.
Il decreto legislativo n. 159/2016, contiene modifiche al T.U. 9 aprile 2008, n. 81, in particolare al Capo IV del Titolo VIII.
Destinatari del provvedimento sono tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati ed i relativi dipendenti. I settori e le attività principalmente interessati sono il settore industriale (saldatura, incollaggio, energia elettrica, ecc.), sanitario, delle telecomunicazioni e ferroviario.
Il decreto entrerà in vigore il 2 settembre 2016.

Per maggiori informazioni visita il sito

In data 1 agosto 2016, con Decreto direttoriale, è stato adottato il quinto elenco – di cui al punto 3.4 dell’allegato I del Decreto 4 febbraio 2011 – delle “aziende autorizzate” e dei “soggetti formatori” a effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici, di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 185 del 9 agosto 2016.

Per maggiori informazioni visita il sito

Nella seduta del 7 luglio 2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito il nuovo Accordo relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Il nuovo accordo sostituisce l’analogo precedente del 26 gennaio 2006 e risponde alla necessità di procedere ad una sostanziale revisione di tale documento in quanto non più coerente con il quadro normativo complessivamente delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011, dall’Accordo sull’uso delle attrezzature di lavoro e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, con il quale sono stati individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nel sancire il nuovo Accordo è stata inoltre concordata la parziale modifica degli altri Accordi citati, al fine di rendere uniforme la disciplina dettata dagli stessi, realizzando così un sistema formativo lineare e completo.

Per maggiori informazioni visita il sito

Il nuovo Decreto n. 279/2016, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 14 Luglio 2016, ha come obiettivo principale quello di agevolare e incrementare il ricorso alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, semplificando le procedure e riducendo gli oneri documentali, fissando, inoltre, tempi certi e definiti per l’avvio delle attività di gestione di materiali e garantendo che avvengano in condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria, prevedendo un rafforzamento del sistema di controlli e vigilanza da parte delle autorità competenti.
Il Decreto entrerà in vigore alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, al termine dell’iter parlamentare.

Per maggiori informazioni visita il sito