Patente a crediti nei cantieri

Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicato nella GU n.52 del 02.03.2024, introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e per coloro che intendano operare nell’ambito di cantieri edili a partire dal 1° ottobre 2024.

Il Decreto, modificando il D.Lgs 81/08 e s.m.i., indica che la patente sarà rilasciata in formato digitale dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 Dlgs 81/2008;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, ma solo il credito pari o superiore a 15 permetterà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. Se questo livello minimo non verrà rispettato o sia mancante addirittura la patente stessa, l’impresa dovrà pagare una sanzione amministrativa che può oscillare tra 6.000 e 12.000 euro e sarà esclusa dalla partecipazione ai lavori pubblici.

La patente subirà le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I Dlgs 81/08: 10 crediti;
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI Dlgs 81/08: 7 crediti;
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti;
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    — la morte: 20 crediti;
    — un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
    — un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.
  • Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

La reintegrazione dei crediti potrà avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del Dlgs 81/08. Ciascun corso consentirà di riacquistare cinque crediti e fino ad un massimo di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a seguito dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente sarà incrementata di un credito per ogni anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti. Il punteggio sarà inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del Dlgs 81/08.

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

Il Decreto-legge modifica inoltre il comma 9 dell’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” del Dlgs 81/08, introducendo l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.

Per maggiori informazioni leggi il Decreto-Legge n.19 del 2 marzo 2024